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ESENZIONE PER LE INSEGNE SOTTO I 5 MQ


L'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale solo se la superficie complessiva non supera i cinque metri quadrati. In caso contrario, il tributo deve essere pagato sull'intera superficie.
Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze (ufficio del Federalismo), con la nota III59 del 19 marzo 2007.
Per insegna di esercizio si intende , ex lege, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolio o da marchi, installata nella sede dell'attività o nelle immediate adiacenze. L'insegna contiene l'indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell'impresa che svolge l'attività. Può essere posta in risalto anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata dall'impresa, con i relativi prodotti o servizi offerti alla clientela. Se, invece, la finalità dell'insegna è quella di pubblicizzare il marchio del prodotto commercializzato, viene meno il diritto a godere dell'esenzione. In questo caso, per il Dipartimento, devono essere assoggettati a tassazione "i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio".
Queste regole, però, non valgono per tutti i casi in cui l'impresa pubblicizza i propri prodotti. Infatti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario è esposto nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell'esercizio commerciale, in base all'articolo 17 del decreto legislativo507/93, i messaggi pubblicitari sono esenti dall'imposta se relativi all'attività esercitata e se la loro superficie complessiva non supera il mezzo metro quadrato. La dimensione massima, come indicato nella nota, deve essere riferita "a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato". Questi criteri sono applicabili anche agli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze.
La nota fornisce chiarimenti anche sul rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione. La Finanziaria 2007 ha infatti fissato il termine di cinque anni per la notifica dell'accertamento che decorre dalla data in cui la dichiarazione d'inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentanta. Per individuare questo termine, si legge nella nota, occorre fare riferimento "al momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità".

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